venerdì 25 ottobre 2013

TAR Emilia-Romagna RESPINGE il ricorso delle Pro Eolico !

stupendo effetto naturale:
un osservatorio con aureola! :-)
Abbiamo appena ricevuto la notizia dall'avvocato DONATI (Studio Angelucci-Donati di Bologna) che abbiamo incaricato di tutelare gli interessi dell'Osservatorio nell'ambito del ricorso al TAR intentato dalla società Pro Eolico che intendeva installare ben tre torri alte oltre 75 metri sul crinale di Monte Romano nelle immediate vicinanze ed in evidente sfregio della visuale dell'Osservatorio (che di tale fondamentale prerogativa necessita per svolgere la propria attività!) e della panoramica complessiva percepibile dal sito.

Dopo una lunga discussione, la Camera di Consiglio ha infine deciso di respingere la sospensiva. Il Tribunale ha quindi RIGETTATO la richiesta che intendeva annullare le decisioni assunte ed i pareri espressi da Provincia di Ravenna, Regione Emilia Romagna, Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici e Consiglio dei Ministri.
Adesso bisognerà attendere il deposito delle motivazioni di merito che il TAR di solito fissa in tempi medio lunghi.

Nel frattempo aspetteremo di le decisioni del ministero dei beni culturali e paesaggistici che entro il 15/11 dovrebbe stabilire se porre l'ulteriore vincolo proposto (in completa indipendenza ed autonomia) dalla Soprintendenza a tutela del paesaggio e questa volta ANCHE in modo esplicito 
(quanto da noi inaspettato!) dell'osservatorio in quanto citato e quindi indicato come elemento di valorizzazione di Monte Romano e di completa percezione del sito panoramico. 

Questo atto pubblico sarebbe veramente di grande importanza per la futura tranquillità dell'Osservatorio che, tra l'altro, ancora attende risposte in merito alla propria richiesta di tutela contro l'inquinamento luminoso come prevede una legge regionale "per il risparmio energetico e la difesa delle strutture di ricerca, divulgazione e didattica astronomica".
la nebbia "annuvolata"
ai piedi dell'osservatorio!

E' inoltre deprecabile che siano state diffuse informazioni tendenziose e non corrispondenti al reale contenuto del provvedimento di tutela con il chiaro intento di fomentare la popolazione locale CONTRO la presenza dell'osservatorio astronomico che però, fino a quando non esisteva la speculazione eolica, era da tutti lodato, apprezzato e sostenuto con orgoglio.

Poichè la struttura non ha mai pesato sulla comunità locale, anzi ne ha favorite sicuramente alcune specifiche attività (turistiche e di ristorazione senza ombra di dubbio), è auspicabile che la sentenza del TAR riporti al buon senso e al senso civico tutti coloro che ne avevano perso l'orientamento respirando effluvi non troppo sani di speculazione economica a danno della stessa comunità locale (poichè gli impianti non avrebbero reso ciò che si andava dicendo e nessuno avrebbe garantito in merito mentre il costo degli incentivi sarebbe pesato sulle bollette energetiche di tutti).

Che sia finalmente vicina la cessazione definitiva di questa follia devastante?
La nebbia insiste mentre il Sole, imperterrito sale...

Le straordinarie immagini dello spettacolo quotidiano a Monte Romano...

24 Ottobre 2013 :
"... e la nebbia,
 all'improvviso,
 si diradò
squarciandosi
e lasciando colpire l'osservatorio
da fendenti di luce solare! (R.B.)"

Intanto divulghiamo il documento del TAR :





REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Societa' Pro Eolico S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola, Alessandro Martini, con domicilio eletto presso Alessandro Martini in Bologna, via Dè Marchi, 4/2;


contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Prov. Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena, Rimini, Soprintendenza Beni Archeologici Emilia Romagna, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; Provincia di Ravenna, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Mastragostino, Maria Chiara Lista, con domicilio eletto presso Maria Chiara Lista in Bologna, p.zza Aldrovandi 3; Regione Emilia Romagna, Comune di Brisighella, Unione della Romagna Faentina, Arpa Sez. Prov.Le di Ravenna, Ausl di Ravenna, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac - Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile, Enav Spa - Ente Nazionale Assistenza al Volo, Provincia di Forli' - Cesena, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita' Bacini Regionali Romagnoli, Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, Consorzio Bonifica della Romagna Occidentale, Provincia di Firenze, Osservatorio di Monteromano, Consiglio dei Ministri; Osservatorio di Monteromano - Gruppo Astrofili Antares, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Donati, con domicilio eletto presso Paolo Donati in Bologna, via Caprarie 7; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e Territorio, prot.29753 in data 25.03.2013, avente ad oggetto "Autorizzazione Unica per la installazione di tre aerogeneratori di potenza complessiva da 2,4 Mw denominato Parco Eolico di Monte Romano da realizzare in Comune di Brisighella località Monte Romano;
del provvedimento della Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e Territorio prot.n.22463 del 5.03.2013;
nonchè di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Provincia di Ravenna e di Osservatorio di Monteromano - Gruppo Astrofili Antares e di Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Prov. Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena, Rimini e di Soprintendenza Beni Archeologici Emilia Romagna e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che non emergono i presupposti per la tutela cautelare, tenuto conto, del vincolo imposto alla cultura arborea, della conferma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del dissenso espresso dalla Sovrintendenza di Ravenna in sede di conferenza dei servizi, della discrezionalità dei giudizi da questa espressi, sia del carattere vincolato del provvedimento della Provincia.
Tenuto conto delle caratteristiche complessive della controversia e del carattere interpretativo della stessa, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Rigetta l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE












DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)